Art. 1

1.1 – E’ costituita, con sede permanente in Roma, una Associazione volontaria di mutua previdenza e assistenza,

con la denominazione A.N.D.S.A.I. Associazione Nazionale Dipendenti da Società Autoferrotramviarie ed Internavigazione.

1.2 – L’Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta a norma del successivo art. 27.

Art. 2

L’Associazione si propone di promuovere il benessere morale e materiale degli associati mediante la previdenza e l’assistenza nei modi e con le forme previste dai successivi articoli dello Statuto e del Regolamento.

Art. 3

3.1 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti e dal Fondo sociale di cui all’art. 24.

3.2 – Le finalità previdenziali di cui all’art. 2 sono realizzate nelle forme previste dal successivo art. 7.

3.3 – Gli introiti, destinati al conseguimento delle finalità assistenziali di cui all’articolo precedente, sono costituiti da:

a) le quote delle tasse di ammissione ad associato;
b) le contribuzioni suppletive corrisposte dagli associati in occasione di specifiche prestazioni assistenziali loro erogate in applicazione dell’art. 1 del Regolamento;
c)i proventi da investimenti dei fondi e da operazioni che non abbiano carattere esclusivamente commerciale;
d)gli eventuali lasciti, donazioni, contributi di terzi ed ogni altra eventuale entrata.

Art. 4

4.1 – Gli associati sono:

a) effettivi

b) benemeriti

c) benemeriti – effettivi

4.2 – Ad associati effettivi possono essere ammessi – sotto l’osservanza delle norme dei successivi articoli 5 e 6 – coloro che siano in servizio continuativo alle dipendenze di Società ed Aziende autoferrotramviarie, di internavigazione o di altri Pubblici Servizi di Trasporto convenzionate con l’A.N.D.S.A.I., nonché i dipendenti dell’A.N.D.S.A.I..

4.3 – Associati benemeriti sono nominati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che favoriscano l’incremento ed il potenziamento economico e morale dell’Associazione.

4.4 – Agli associati effettivi che abbiano ricoperto la carica di consigliere o di sindaco per almeno dodici anni ed a quelli che per lo stesso periodo abbiano svolto l’incarico di collegamento dell’Associazione con gli associati nei loro impianti, è applicabile la norma del terzo comma del presente articolo.

4.5 – Gli associati benemeriti, se dipendenti di aziende di cui al 2° comma del presente articolo possono essere ammessi, a loro domanda, dal Consiglio di Amministrazione, a godere dei benefici previsti per gli associati effettivi, sotto l’osservanza di tutte le norme del presente Statuto ed annesso Regolamento, divenendo in tal modo benemeriti – effettivi.

4.6 – Tutti gli associati sono eleggibili alle cariche sociali.

 Art. 5

5.1 – Nella domanda che gli aspiranti ad associato effettivo debbono presentare per essere ammessi a far parte dell’Associazione, i richiedenti debbono esplicitamente impegnarsi al versamento:

a) di una tassa di ammissione la cui misura viene deliberata dall’Assemblea ordinaria degli associati su

proposta del Consiglio di Amministrazione; nella tassa stessa è incluso il costo delle spese di ammissione

ad associato;

b) del contributo obbligatorio prescritto e sottoscritto a termine del successivo articolo 7, primo comma.

5.2 – Nella domanda gli aspiranti associati debbono inoltre dichiarare di accettare che tutti i loro rapporti con l’A.N.D.S.A.I. si intendono regolati dalle norme del presente Statuto e dall’annesso Regolamento, nonché dalle deliberazioni prese per l’attuazione di tali norme, dall’assemblea degli associati e dagli altri organi sociali.

Art. 6

6.1 – Le domande di ammissione ad associato effettivo, vengono esaminate ed accettate dal Comitato Esecutivo; esse debbono essere corredate da specifica delega nella quale l’associato medesimo, autorizza l’Amministrazione da cui dipende, a trattenere sullo stipendio quanto da egli dovuto all’A.N.D.S.A.I. a norma del presente Statuto ed annesso Regolamento.

6.2 – L’efficacia dell’accettazione decorre dalla data di avvenuto pagamento, tramite l’Amministrazione di appartenenza, della tassa di ammissione e del primo contributo mensile di cui all’art. 7, primo comma.

Art.7

7.1 – Ogni associato avente la qualifica di effettivo è impegnato a versare un contributo mensile a titolo di deposito, per un periodo non inferiore a novanta mensilità. L’importo minimo di ognuna delle predette mensilità, nonché la durata del periodo, vengono deliberati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

7.2 – Il contributo obbligatorio di cui al comma precedente, viene accantonato nei conti individuali del Fondo anzianità di cui all’art.1 del Regolamento e restituito all’interessato dopo la cessazione del rapporto associativo, secondo i criteri di cui all’art.11 dello Statuto.

7.3 – Sugli importi depositati per ogni associato sul suo conto individuale di anzianità, viene attribuita una quota di maggiorazione annuale (tenuto conto dei mesi di effettivo deposito), che sarà liquidata al termine del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 11. Detta maggiorazione non sarà attribuita per eventuali periodi nei quali l’associato si venisse a trovare in stato di morosità.

7.4 – Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dei risultati dell’ultima gestione chiusa al 31 Dicembre, delibera, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la percentuale di maggiorazione annuale da attribuirsi agli associati, con decorrenza dal 1° Gennaio del nuovo anno. Tale deliberazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea ordinaria.

7.5 – Gli Associati già componenti della compagine sociale al 27 Aprile 1995 ammessi dal Comitato Esecutivo a proseguire il rapporto associativo con deliberazione assunta prima del 21 Luglio 1995, possono mantenere la qualifica di associato. 

Art. 8

8.1 – I versamenti della tassa di ammissione, del contributo obbligatorio e delle rate del prestito eventualmente concesso a termine dell’annesso Regolamento, dovranno essere effettuati dall’associato effettivo tramite l’Azienda di appartenenza a tal fine delegata, salvo deroga consentita dal Comitato Esecutivo dell’A.N.D.S.A.I. con deliberazione motivata e per casi e circostanze eccezionali.

8.2 – Gli associati benemeriti effettivi e quelli di cui al 5° comma art. 7, devono effettuare direttamente i predetti versamenti .

Art.9

L’Associato ha l’obbligo di:

a) osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) comunicare all’Associazione qualsiasi mutamento nel suo stato di servizio e di residenza;

c) non danneggiare né moralmente né materialmente l’Associazione, né fomentare dissidi e disordini fra gli Associati;

d) comunicare, tempestivamente, all’Associazione la perdita di qualunque dei requisiti in base ai quali aveva acquisito la qualità di Associato effettivo. 

Art. 10 

10.1 – L’Associato ha diritto:

a) al voto in assemblea dopo tre mesi di appartenenza alla Associazione;

b) di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione, anche per modifiche dello Statuto e

del Regolamento;

c) di presentare reclami motivati e sottoscritti nel caso che si ritenga leso nei propri diritti;

d) di chiedere le prestazioni assistenziali previste dalle norme del presente Statuto e dell’annesso Regolamento ed eventualmente deliberate dall’Assemblea ordinaria;

e) di ottenere una volta, nell’arco di sei anni, la restituzione dei contributi obbligatori, per lui accantonati nel Fondo Anzianità di cui all’art. 11, comma sesto lettera a), e per la parte però che eccede il minimo di cui al precedente art. 7, primo e secondo comma, salvo che i detti contributi non costituiscano garanzia per prestito in corso;

f) di ottenere la liquidazione del proprio accantonamento individuale secondo le norme stabilite dal successivo art. 11, previa deduzione di quanto dall’associato sia eventualmente dovuto all’Associazione a qualsiasi titolo;

g) di ottenere un sussidio in caso di invalidità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa e che sia stata determinata da infortunio sul lavoro o da infortunio per causa di servizio.

10.2 – In caso di morte dell’associato può essere concesso un sussidio al coniuge superstite convivente; in mancanza, sarà concesso a chi dimostri di aver sostenuto le spese relative alle onoranze funebri.

10.3 – In caso di morte del coniuge convivente o di un figlio, all’associato può essere concesso un contributo per le spese funerarie, purché venga dimostrata l’effettiva spesa.

10.4 – La concessione dei sussidi previsti dal 1° comma lettera g) e dal 2° comma, e del contributo di cui al 3° comma, può aver luogo a condizione che al momento dell’infortunio o del decesso:

1) sia trascorso un anno dalla data di acquisto della qualità di associato a norma dell’articolo 6 dello Statuto;

2) l’associato non risulti in stato di accertata morosità.

10.5 – La misura dei predetti sussidi o contributi, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

11.1 – La qualità di associato si perde:

aper dimissioni; bper morosità;

c) per la cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda dalla quale l’associato dipende;

dper espulsione (ovvero esclusione) ; e) per morte.

11.2 – La morosità è pronunciata dal Comitato Esecutivo quando l’associato non abbia corrisposto le somme dovute, nei termini e con le modalità prescritte dal presente Statuto ed annesso Regolamento. Tale pronuncia sospende l’erogazione di tutte le assistenze previste dall’art. 1 del Regolamento.

11.3 – A tale pronuncia deve far seguito una diffida all’associato, effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a corrispondere entro trenta giorni quanto da lui dovuto. Trascorso inutilmente detto termine, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell’associato moroso, salvo ogni diritto dell’A.N.D.S.A.I..

11.4 – L’espulsione (od esclusione) d’un associato è deliberata dall’Assemblea ordinaria per gravi motivi. L’associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di espulsione (od esclusione).

11.5 – La perdita della qualità di associato, esclusi i casi previsti dal settimo comma del presente articolo, comporta la liquidazione della quota del Fondo Anzianità di pertinenza dell’associato stesso, previa deduzione di quanto dall’associato sia eventualmente dovuto a qualsiasi titolo.

11.6 – La quota del Fondo Anzianità da liquidare ai sensi del precedente comma, è costituita:

a) dall’importo dei contributi obbligatori versati dall’associato sino al momento in cui cessa di appartenere all’A.N.D.S.A.I.;

b) da tutti gli importi che risultano attribuibili all’associato ai sensi dell’art. 7 comma 3.

11.7 – In caso di morte dell’associato, tale liquidazione spetta agli eredi.

11.8 – La perdita della qualità di associato, per morosità continuata anche dopo l’invito a regolarizzare la posizione, o per espulsione, comporta il rimborso dei soli contributi obbligatori di cui all’art. 7 già versati, da effettuarsi alla fine dell’esercizio durante il quale è stata pronunciata la perdita della qualità di associato, previa deduzione di quanto dall’associato sia eventualmente dovuto a qualsiasi titolo.

11.9 – Le somme rimborsabili all’ex associato od ai suoi aventi diritto, per i titoli di cui ai precedenti comma, sono soggette alla prescrizione secondo i termini di cui agli articoli 2935, 2949, 2963 Codice Civile, decorsi i quali il Consiglio di Amministrazione deve deliberare la loro acquisizione al conto gestione dell’anno, quali sopravvenienze attive.

11.10 – Qualora le richieste dei rimborsi presentati nell’anno ai sensi del punto e) art. 10 – 1° comma e del punto a), 1° comma del presente articolo, comportino una riduzione superiore ad 1/20 della consistenza del  Fondo di Anzianità, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare tali rimborsi secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, fermo restando il predetto limite annuale.

11.11 – La perdita della qualità di associato fa decadere il diritto a richiedere le prestazioni assistenziali di cui all’art. 1) del Regolamento, salvo quanto disposto dal 3° comma dello stesso art. 1.

11.12 – Gli ex-associati (od i loro aventi causa) che al momento della cessazione del rapporto associativo, non abbiano ancora richiesto nel rispetto delle relative norme, prestazioni assistenziali di cui ai punti c), d), e), art.1 Regolamento, ed i sussidi per gravi malattie, possono inoltrare domanda entro e non oltre 6 mesi dalla cessazione del rapporto associativo. Tale beneficio non è concesso ad eventuali associati morosi.

Art. 12

Sono organi dell’Associazione:

1) L’Assemblea generale degli associati;

2) Il Consiglio di Amministrazione;

3) Il Comitato Esecutivo;

4) Il Collegio dei Sindaci;

5) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 13

L’Assemblea generale degli Associati può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 14

 14.1 – L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno e deve essere tenuta entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.

14.2 – Compete all’Assemblea ordinaria:

a) discutere ed approvare il rendiconto annuale;

b) eleggere gli Amministratori, i Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;

c) deliberare su questioni attinenti la gestione dell’Associazione e poste all’ordine del giorno;

d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

e) deliberare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art. 15

15.1 – Le Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile e deliberano sulle modifiche dello Statuto, sulla liquidazione dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

15.2 – Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l’Assemblea straordinaria indicando gli argomenti da trattare, quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto da almeno 1/10 degli Associati, che abbiano diritto a voto ai sensi dell’art. 10, comma 1 lettera a). Il Collegio Sindacale ha facoltà di provvedere direttamente alla convocazione dell’Assemblea nei casi previsti dal Codice Civile.

15.3 – Ove sia da deliberare sulla trasformazione dell’Associazione, l’Assemblea è valida con l’intervento, tanto in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 degli Associati con diritto di voto, e le relative deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti corrispondente alla metà più uno della totalità degli Associati.

Art. 16

16.1 – Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie, hanno luogo nella città ove ha sede l’Associazione; esse vengono convocate mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima, nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica. Analogo avviso potrà essere affisso nei locali delle Amministrazioni da cui dipendono gli associati.

16.2 – L’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di due terzi degli associati aventi diritto a voto.

16.3 – Ove l’assemblea non sia valida per mancanza del numero legale, sarà tenuta in seconda convocazione non prima del giorno successivo; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli Associati con diritto di voto, intervenuti o rappresentati.

16.4 – Agli Associati che non possono intervenire è consentito farsi rappresentare da altro Associato.

Art. 17

17.1 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono obbligatorie per tutti gli Associati anche se non intervenuti.

17.2 – L’Assemblea nomina la persona che deve presiederla ed il suo Segretario.

17.3 – Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17.4 – Nelle Assemblee straordinarie il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio, qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 18

18.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri dei quali, 10 eletti dall’Assemblea ordinaria

scegliendoli possibilmente fra gli associati ed ex associati, ed 1 designato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

18.2 – I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni, possono essere rieletti e, di essi, almeno i 3/5 debbono avere la residenza nella provincia ove ha sede l’A.N.D.S.A.I..

18.3 – Il Consigliere di nomina ministeriale, dura in carica fino a sua sostituzione da parte del Ministero dei

Trasporti e della Navigazione Direzione Generale M.C.T.C. e comunque decade al momento della sua cessazione dal servizio.

18.4 – Il Consigliere che perda la qualità di associato, per i motivi di cui all’art. 11.1 lettere a), b), d), decade contemporaneamente dalla carica e si provvede alla sua sostituzione ai sensi dell’art. 2386 C.C..

Art. 19

19.1 – Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l’esecuzione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento;

b) provvedere a quanto occorra per il funzionamento e l’amministrazione dell’Associazione deliberando le relative spese;

c) compilare il rendiconto da sottoporre all’Assemblea generale;

d) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea modifiche ed aggiunte allo Statuto ed al Regolamento;

e) deliberare il compenso del Segretario del Consiglio di Amministrazione e le indennità dovute a

Consiglieri o Sindaci investiti di particolari incarichi, nonché ove occorra, del Collegio dei Probiviri;

f) procedere all’assunzione di personale, nel qual caso costituirà nell’ordine titolo di preferenza, la

qualità di figlio di associato effettivo ed associato benemerito effettivo;

g) deliberare circa l’utilizzo annuale dei fondi di cui all’art. 23 punti b) c) d);

h) nominare gli incaricati del collegamento con gli associati nei loro impianti di lavoro;

i) deliberare in merito all’acquisto di immobili da destinare al raggiungimento delle finalità associative, ed alla loro eventuale vendita.

19.2 – Tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal Presidente o da chi ne fa le veci e documentati dalle ricevute o lettere di scarico.

19.3 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione, convoca il Consiglio di Amministrazione ed adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto. In caso di sua assenza od impedimento tali attribuzioni sono disimpegnate a turno da uno dei due Vice Presidente.

19.4 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando le circostanze lo esigano o lo richiedano almeno quattro Consiglieri oppure il Collegio Sindacale.

19.5 – Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive, salvo casi di giustificato impedimento, decade dalla carica.

19.6 – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sei membri del Consiglio di Amministrazione.

19.7 – I consiglieri non possono partecipare alle votazioni dell’Assemblea relative all’approvazione dei rendiconti o alle deliberazioni concernenti le loro responsabilità o quant’altro li riguardi personalmente.

Art. 20

20.1 – Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina tra i propri membri eletti dall’Assemblea, un Presidente e due Vice Presidente. I tre consiglieri che rivestono i predetti incarichi, unitamente ad altri 2 consiglieri all’uopo nominati dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono il Comitato Esecutivo al quale viene affidata la normale amministrazione.

20.2 – Il Comitato Esecutivo può incaricare uno o più dei suoi membri, di sovrintendere a determinati settori di attività assistenziale o amministrativa.

20.3 – Ai membri del Comitato Esecutivo compete un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

20.4 – Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, un proprio Segretario, scegliendolo tra gli associati effettivi o tra gli ex associati, non aventi cariche sociali.

20.5 – Le deliberazioni su argomenti di notevole importanza, sono sempre riservate al Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

21.1 – Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi dei quali 4 eletti dall’Assemblea ordinaria, scegliendoli possibilmente tra gli associati ed ex associati, ed 1 designato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

21.2 – Nelle riunioni del Collegio Sindacale devono essere presenti almeno tre sindaci.

21.3 – I componenti del Collegio Sindacale, salvo casi di giustificato impedimento, debbono assistere alle Assemblee nonché alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

21.4 – I membri del Collegio Sindacale eletti dall’Assemblea durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Il sindaco di nomina ministeriale, dura in carica fino a sua sostituzione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale M.C.T.C. e comunque decade al momento della sua cessazione dal servizio.

21.5 – Il sindaco che perda la qualità di associato per i motivi di cui all’art. 11, punto b) e punto d), decade contemporaneamente dalla carica e la sua sostituzione sarà deliberata dalla prima Assemblea ordinaria.

Art. 22

22.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra non associati, di cui uno con funzioni di Presidente. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

22.2 – Il Collegio dei Probiviri giudicherà in qualità di amichevole compositore, in tutte le eventuali controversie

sottopostegli dagli associati, afferenti i rapporti tra gli associati e l’associazione, già esaminati e decisi dal Consiglio di Amministrazione.

22.3 – Gli associati hanno l’obbligo di sottoporre al Collegio dei Probiviri ogni eventuale controversia prima di adire l’Autorità Giudiziaria.

22.4 – Il ricorso al Collegio dei Probiviri si prescrive trascorsi sei mesi dall’avvenuta comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Art. 23

23.1 – L’esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno ed il rendiconto annuale dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.

23.2 – Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in tempo utile alla compilazione del rendiconto annuale, ed in tale sede dovrà essere determinato il costo dell’esercizio, relativo alle quote di maggiorazione da attribuire sugli importi depositati nei conti individuali degli associati.

23.3 – La differenza accertata al 31 Dicembre, tra tutte le entrate e tutte le spese di competenza della gestione annuale (ivi compreso le quote di maggiorazione di cui all’art. 7), deve essere attribuita sia al Fondo sociale e sia ai Fondi di assistenza in favore di tutti gli associati effettivi.

23.4 – L’attribuzione della predetta eccedenza sarà effettuata, applicando il seguente criterio:

a) il 20% sarà accantonata al Fondo Sociale di cui all’art. 24;

b) il 32% al Fondo assistenziale sussidi per spese di studio;

c) il 30% al Fondo assistenziale sussidi per inabilità permanente ed assoluta e per decesso;

d) il 18% al Fondo assistenziale sussidi per malattie o ricovero in luoghi di cura od in case di riposo.

23.5 – Le quote attribuite ai fondi di cui ai punti b), c), d) non assegnate entro il 31 Dicembre dell’anno successivo, vanno ad incrementare la dotazione del relativo fondo.

23.6 – La gestione annuale deve essere chiusa in pareggio, pertanto, eventuale eccedenza delle spese di competenza, rispetto alle entrate, sarà ripianata mediante prelevamento dal fondo sociale di cui all’art. 24.

23.7 – Su proposta del Consiglio di Amministrazione ed in relazione ad accertate esigenze, l’Assemblea ordinaria degli associati può variare i coefficienti di ripartizione di cui al precedente quarto comma.

Art. 24

24.1 – Il Fondo Sociale ha lo scopo di sovvenire a spese di riconosciuta utilità generale dell’Associazione, a spese impreviste o di carattere eccezionale, ed inoltre alle spese relative alla gestione di liquidazione.

24.2 – Affluiscono a detto fondo le quote di cui all’art. 23.

24.3 – Le spese da imputare a detto fondo, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole di almeno i 2/3 del numero dei Consiglieri e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

24.4 – I fondi non destinati a fini mutualistici devono essere investiti in titoli di stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

 Art. 25

I documenti giustificativi delle scritture contabili, custoditi presso gli uffici dell’Associazione, sono a disposizione dei Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci che possono prenderne visione in qualunque momento.

Art. 26

 26.1 – Il domicilio degli associati è in ogni caso quello risultante dalla domanda di adesione e registrato nel libro degli associati.

26.2 – L’Associazione non risponde di conseguenze derivanti da eventuali variazioni di domicilio che dall’associato non siano state preventivamente e tempestivamente comunicate.

26.3 – Per tutti i rapporti con gli associati è competente il Foro di Roma.

Art. 27

27.1 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, convocata su richiesta di almeno i 2/3 degli Associati con diritto a voto.

27.2 – La deliberazione di scioglimento è valida quando abbia riportato un numero di voti pari ad almeno 2/3 più uno di tutti gli Associati, ivi compresi anche quelli che non abbiano partecipato all’Assemblea.

27.3 – Il patrimonio sociale, al netto delle spese necessarie per la gestione di liquidazione dell’Associazione, sarà devoluto a fini di pubblica assistenza e beneficenza.

Art. 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall’annesso Regolamento, valgono le norme del Codice Civile e delle altre vigenti disposizioni.