Art. 1

1.1 – In conformità dell’art. 2 dello Statuto, l’Associazione provvede:

1) alla previdenza degli associati effettivi mediante l’istituzione di conti individuali ai quali sono devoluti i contributi obbligatori di cui al 2° comma dell’art.7 dello Statuto nonchè le quote di maggiorazione previste dallo stesso art. 7, comma 3°;

2) all’assistenza degli associati effettivi, alle condizioni e modalità previste dai successivi articoli del Regolamento mediante:

a) concessione di prestiti rientranti entro il limite cedibile previsto dal T.U. – D.P.R. 180 del 5 Gennaio 1950;

b) concessione di sussidi annuali per spese di studio ai figli degli associati;

c) concessione di sussidio in caso di invalidità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, causata da infortunio sul lavoro o da infortunio per causa di servizio;

d) concessione di sussidio in caso di morte dell’associato, ai sensi dell’art. 10.2 dello Statuto;

e) concessione di contributo nelle spese funerarie in caso di morte del coniuge o di un figlio convivente a carico;

f) concessione di sussidi assistenziali in occasione di ricovero in case di riposo od in luoghi di cure;

g) stipula di convenzioni inerenti prestazioni assistenziali o previdenziali.

1.2 – Inoltre l’Associazione può fornire agli associati un’assistenza economica per necessità di cure mediche

dispendiose secondo i criteri predeterminati dall’Assemblea ordinaria degli associati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

1.3 – Le assistenze di cui ai punti d) ed e) del 1° comma possono essere concesse anche nei casi che si verificano entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio, purché non sia già intervenuta l’effettiva liquidazione del rapporto associativo e non sussista stato di morosità dell’associato.

Art. 2

2.1 – L’associato effettivo, previe le opportune garanzie stabilite dal Consiglio di Amministrazione, può richiedere la concessione di un prestito da rimborsare nei modi previsti dall’art. 8 dello Statuto.

2.2 – Tale concessione viene effettuata con apposita deliberazione del Comitato Esecutivo, esclusivamente sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5 e delle condizioni stabilite nelle apposite tabelle, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 – Dette tabelle dovranno riportare:

a) l’importo lordo e netto del prestito concedibile;

b) la durata del prestito;

c) le quote mensili di ammortamento in esse compresa la trattenuta a titolo di contribuzione suppletiva ai sensi dell’art. 3, terzo comma, punto b) dello Statuto;

d) la quota dovuta al Fondo di Garanzia premorienza;

e) la quota dovuta al Fondo Rischi.

2.4 – Il fondo di cui alla precedente lettera d) sarà utilizzato nei casi di premorienza dell’associato, a copertura di eventuali quote di residuo prestito non rimborsate dal medesimo e non ammortizzabili con la garanzia di cui al successivo art. 5 comma 1.

Art. 3

3.1 – I contributi suppletivi, corrisposti in occasione della concessione di un prestito nonché la quota dovuta al Fondo di Garanzia, sono destinati al raggiungimento delle finalità assistenziali e previdenziali nell’esercizio di erogazione; tuttavia, in occasione di rimborso anticipato di parte del prestito erogato, sarà riconosciuto all’associato un rimborso dei contributi predetti proporzionato al numero delle rate ammortizzate in anticipo.

Art. 4

L’Associato effettivo, in relazione all’importo lordo del prestito che intende chiedere ed al tempo in cui intende estinguerlo, ha facoltà di scegliere l’applicazione di una delle tabelle di cui all’art. 2.

Art. 5

5.1 – L’importo massimo del prestito concedibile viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell’anzianità di iscrizione all’A.N.D.S.A.I. e della percentuale minima di garanzia data dall’associato con quanto depositato sul conto individuale di fondo anzianità.

5.2 – Gli associati prossimi al collocamento in quiescenza possono contrarre un prestito il cui ammortamento sia previsto entro il periodo necessario per il conseguimento del collocamento in pensione, salvo maggior importo interamente garantito dal fondo anzianità del medesimo associato.

5.3 – Non possono ottenere prestiti gli associati che siano sottoposti presso la loro azienda, a procedimento disciplinare che possa comportare la cessazione del servizio.

Art. 6

La concessione del prestito all’associato di cui all’art. 7 dello Statuto comma 5°, è consentita per un importo non superiore all’ammontare del suo conto individuale aumentato di un terzo.

Art. 7

La concessione del prestito all’associato benemerito-effettivo viene deliberata fermi restando i limiti e le condizioni degli articoli precedenti.

Art. 8

Il prestito non può essere rinnovato prima del recupero di almeno il 40% (quaranta per cento) del suo ammontare lordo; sul nuovo netto liquidabile verrà detratto, in unica soluzione, il residuo ancora dovuto, determinato con le modalità previste nel precedente art. 3 del Regolamento.

Art. 9

L’associato effettivo che intende chiedere un prestito deve farne domanda sull’apposito modulo fornitogli dall’A.N.D.S.A.I. e da lui corredato di tutti i dati richiesti

Art. 10

10.1 – L’esame delle domande di prestito pervenute all’A.N.D.S.A.I. deve aver luogo secondo l’ordine cronologico di arrivo, salvo casi eccezionali per i quali la precedenza nell’esame e nell’accoglimento deve risultare esplicitamente motivata nella relativa deliberazione.

10.2 – Della precedenza di cui al comma precedente può beneficiare anche l’associato al quale risulti conferibile sul Fondo di Anzianità una quota di entità superiore al 70% del prestito lordo richiesto.

Art. 11

11.1 – L’importo del sussidio di cui al primo comma lettera g) dell’art. 10 dello Statuto e quello del sussidio e del contributo previsti dai successivi comma dello stesso art. 10 sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla consistenza del Fondo di cui alla lettera c) dell’art. 23 dello Statuto, quarto comma.

11.2 – L’importo dei sussidi previsti dal presente articolo è corrisposto previa deduzione di quanto all’A.N.D.S.A.I. sia dovuto dall’associato, salvo che sussista ricorso al fondo di garanzia di cui all’art. 2 precedente.

Art. 12

12.1 – La concessione dei sussidi assistenziali per spese di studio ha luogo in favore degli associati che sostengono spese per gli studi dei propri figli, nelle scuole secondarie superiori e nelle Università o Istituti equiparati per legge e che siano meritevoli.

12.2 – Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla disponibilità del Fondo di cui all’art. 23 dello Statuto, comma quarto, lettera b), stabilisce con apposita deliberazione il numero dei sussidi di studio da porre a concorso nell’anno, la misura di essi per i vari ordini di studio, le condizioni, i termini e le modalità per l’ammissione al concorso.

Art. 13

L’ammissione alle forme di assistenza di cui al quarto comma art. 23 lettera d) dello Statuto è regolata con i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla consistenza del relativo Fondo.