La cessazione rapporto associativo avviene qualora si verifichi una di queste cinque condizioni:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità (art. 11, punti 1 e 2 dello Statuto);
  3. per cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda dalla quale l’associato dipende;
  4. per espulsione deliberata dall’Assemblea ordinaria (art. 11.4 dello Statuto);
  5. per morte.

Di norma la qualità di associato si perde con effetto dalla data del relativo atto, salvo il caso di dimissioni presentate con specifica decorrenza. Con la perdita della qualità di associato, decadono contemporaneamente tutti i diritti relativi alle diverse forme di assistenza e previdenza, tranne quelli relativi al caso di decesso, disciplinati dall’art. 1.3 del Regolamento.

Liquidazione associato in caso di dimissioni

All’associato dimissionario viene liquidato il proprio accantonamento individuale secondo le norme stabilite dall’art. 11 dello Statuto, previa deduzione di quanto dall’associato sia, eventualmente, dovuto all’Associazione a qualsiasi titolo.

Modulo richiesta liquidazione in caso di dimissioni

Scarica il modulo, compilalo e invialo tramite posta ordinaria

L’indirizzo al quale spedire il modulo è il seguente:

ANDSAI
VIA TORINO, 135 – 00184 ROMA.

E’ possibile anticipare la richiesta per email a info@andsai.it, resta obbligatorio la ricezione in sede del modulo cartaceo.

Liquidazione eredi associato in caso di decesso dell’associato

In caso di decesso dell’associato, la liquidazione di quanto accantonato sul fondo di anzianità spetta agli eredi secondo legge.

Nel caso di coniuge superstite legalmente non separato, questi è titolare anche del sussidio di cui al Titolo II – Capitolo 4° e, pertanto, può richiedere la liquidazione dell’asse ereditario con la stessa domanda con la quale richiede il sussidio per decesso associato (v. modulistica), presentando tutti documenti indicati nell’apposito modello.

Nel caso in cui tra gli eredi vi siano dei minori, dovrà essere presentata anche l’autorizzazione del Giudice Tutelare che indica il nominativo della persona facoltata a riscuotere per conto del minore, oltre ai documenti di cui sopra.

Per particolari casi, diversi da quelli esaminati, è opportuno e necessario richiedere informazioni agli uffici A.N.D.S.A.I.

Si fa, infine, presente che, l’eventuale residuo prestito del “de cuius” viene ammortizzato con addebito al Fondo Garanzia Premorienza; perciò nulla è dovuto dagli eredi.

Modulo richiesta liquidazione da parte degli eredi

Scarica il modulo, compilalo e invialo tramite posta ordinaria

L’indirizzo al quale spedire il tutto è il seguente:

ANDSAI
Via Torino 135 – 00184 Roma.

E’ possibile anticipare la richiesta per email a info@andsai.it, resta obbligatorio la ricezione in sede del modulo cartaceo.