La cessazione rapporto associativo avviene qualora si verifichi una di queste cinque condizioni:
- per dimissioni;
- per morosità (art. 11, punti 1 e 2 dello Statuto);
- per cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda dalla quale l’associato dipende;
- per espulsione deliberata dall’Assemblea ordinaria (art. 11.4 dello Statuto);
- per morte.
Di norma la qualità di associato si perde con effetto dalla data del relativo atto, salvo il caso di dimissioni presentate con specifica decorrenza. Con la perdita della qualità di associato, decadono contemporaneamente tutti i diritti relativi alle diverse forme di assistenza e previdenza, tranne quelli relativi al caso di decesso, disciplinati dall’art. 1.3 del Regolamento.