L’ANDSAI è l’Associazione Nazionale Dipendenti da Società Autoferrotramviarie ed Internavigazione, costituita il 4 maggio 1951 per atto notaio Aliberti Ernesto in Roma, eretta in Ente Morale con Decreto Presidenziale n. 1144 del 31 agosto 1956.
Nella relazione con la quale il Consiglio di Stato esprimeva parere favorevole per l’erezione in ente morale testualmente si dice: “L’Associazione viene ad assolvere nel campo della sicurezza (previdenza e assistenza) e rispetto alle forme già esistenti, un compito integratore”.
Infatti, l’A.N.D.S.A.I. riceve in conto deposito quote mensili in denaro conferite dai lavoratori dei trasporti che volontariamente aderiscono all’Associazione e, mentre accredita questi fondi su conti intestati ai singoli associati, contemporaneamente eroga prestiti riservati soltanto agli associati a condizioni particolarmente vantaggiose.
Attualmente, il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) varia dal 5,28% al 5,35% ed in esso è compreso il costo del rischio vita assicurato da apposito fondo di premorienza, previsto dalle norme statutarie.
I capitali destinati ai prestiti sono gli stessi conferiti dagli associati e, quindi, con l’erogazione dei prestiti si realizza un servizio di reciproco sovvenzionamento che costituisce la principale forma di assistenza dell’A.N.D.S.A.I. e dalla quale si ricava la linfa che alimenta tutte le altre assistenze sociali: sussidi per i casi di inabilità permanente ed assoluta, di decesso, di gravi malattie, di cure riabilitative, di sussidi di studio, di cure termali e di lungo degenze ospedaliere.
I proventi del servizio prestiti vengono immediatamente utilizzati per sovvenire a tutte le spese di gestione, comprese le varie imposte; a fine esercizio il residuo attivo è destinato ai fondi statutari assistenziali di cui all’art. 23 dello Statuto e, pertanto, la gestione annuale chiude sempre in pareggio. I sussidi assistenziali erogati dall’A.N.D.S.A.I. non sono, quindi, il corrispettivo di premi o contributi a fondo perduto versato dagli Associati, ma costituiscono una assistenza reale per la quale l’associato che la richiede non ha pagato nulla per ottenerla.
In merito alla normativa prevista dalla Legge Bancaria, il Ministero del Tesoro, in data 26.07.1995, ha riconosciuto all’A.N.D.S.A.I. i benefici previsti dai Decreti dello stesso Ministero del 29.03.1995 (G.U. 12.04.1995 n. 86) e del 10.05.1995 (G.U. 17.05.1995 n. 113) e, quindi, ha autorizzato l’A.N.D.S.A.I. a proseguire la sua attività in favore della categoria degli Autoferrotramvieri, iscrivendola al n. 29100 dell’elenco di cui all’art. 106 della Legge Bancaria (D. Lgs. n. 385/1993).
Attualmente, nell’ambito della riforma dell’Intermediazione finanziaria non bancaria introdotta dal D. Lgs. 141/2010, l’articolo 112, comma 7, del T.U.B. (Testo Unico Bancario), come modificato dal D. Lgs. 169/2012, ha previsto che gli Enti e le Società Cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1° Gennaio 1993, già iscritti nell’elenco generale ex art. 106 del T.U.B., possano continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti nelle disposizioni di settore.
In attuazione di quanto sopra ed in conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 10-bis, del D. Lgs 141/2010, la Banca d’Italia, in data 10/05/2013, ha proceduto alla pubblicazione dei citati soggetti, tra i quali è ricompresa l’A.N.D.S.A.I. – lettera della Banca d’Italia del 19/07/2013, n. 0689425.