Prima di esaminare le diverse norme che presiedono alla concessione dei prestiti è bene ricordare che l’erogazione di un prestito da parte dell’A.N.D.S.A.I. non è in funzione di un diritto del richiedente, bensì una concessione che l’associazione dispone nel quadro delle finalità (come da Statuto e Regolamento) che ne fanno un Ente Morale e non una banca.
E’ necessario tenere sempre presente che, in occasione della concessione di un prestito, l’associato non corrisponde all’A.N.D.S.A.I. alcun importo a titolo di interessi comunemente intesi, ma contribuzioni suppletive corrisposte in occasione di una specifica prestazione assistenziale ricevuta in applicazione dell’art. 1 del Regolamento.
I proventi del servizio prestiti, unitamente alle altre entrate, vengono immediatamente utilizzati per sovvenire a tutte le spese di gestione, comprese le varie imposte; a fine esercizio, l’utile netto è destinato ai fondi statutari assistenziali di cui all’art. 23 dello Statuto e, pertanto, la gestione annuale chiude sempre in pareggio, con la conseguenza che i proventi di un esercizio non sono mai più rilevabili tra le attività delle future gestioni.
Le due norme principali che concorrono alla individuazione del prestito concedibile all’associato sono: A) ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALL’A.N.D.S.A.I.; B) IMPORTO DEL PROPRIO FONDO DI ACCANTONAMENTO, requisiti riferiti alla data di erogazione del prestito. Le norme in vigore al dal 1° gennaio 2023 sono riportate nella seguente tabella:
ANZIANITÀ A.N.D.S.A.I. MINIMA RICHIESTA | IMPORTO LORDO CONCEDIBILE CON LA GARANZIA DEL PROPRIO FONDO ANZIANITÀ PARI AL 20% |
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Un anno | € 11.340,00 |
Due anni | € 26.040,00 |
Tre anni | € 36.000,00 |
Quattro anni | € 41.580,00 |
Dopo tre mesi di effettiva iscrizione, può essere richiesto un prestito lordo di importo massimo di Euro 1.680,00, indipendentemente dall’importo accantonato sul proprio fondo anzianità. Determinato l’importo concedibile, l’associato sceglie il sistema di ammortamento, tra quelli previsti nelle tabelle prestiti pubblicate.
Nel caso in cui l’associato abbia già un prestito in corso, la richiesta del nuovo prestito potrà aver luogo solo al momento in cui l’associato abbia restituito il 40% del vecchio prestito; comunque, nel caso in cui il prestito venisse concesso prima della scadenza di quello in corso, le rate mancanti all’estinzione, al netto del rimborso dei contributi suppletivi proporzionato al numero delle rate ammortizzate in anticipo(norma statutaria), verranno detratte dal netto del nuovo prestito in unica soluzione. Si fa presente agli associati che notizie necessarie per determinare l’importo del prestito che può essere richiesto, sono tutte riportate nell’estratto conto annuale inviato ad ogni associato. Infatti nell’estratto conto è riportato il totale del fondo anzianità, l’anno di iscrizione e l’eventuale residuo prestito. Si raccomanda, pertanto, di conservare l’estratto conto annuale e di esibirlo all’incaricato di posto di lavoro, quando si vuole richiedere un prestito. I modelli di richiesta prestito sono disponibili presso gli incaricati del posto di lavoro o presso gli uffici dell’Associazione.
Tempi di erogazione prestiti
L’erogazione di un prestito non è in funzione dell’esercizio indiscriminato di un diritto del richiedente, bensì una concessione che l’A.N.D.S.A.I. dispone nel quadro delle finalità e delle condizioni previste dalla Statuto con annesso Regolamento. Pertanto la relativa concessione non prevede termini stabiliti e l’interessato dovrà attendere il turno di evasione secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di prestito. L’erogazione del prestito è subordinata alla concessione del benestare per la trattenuta mensile da parte dell’Azienda di appartenenza.
Attualmente, i prestiti vengono erogati entro due mesi dalla richiesta.
Qualora il tempo di erogazione dovesse superare i due mesi, a norma dell’art. 10 del Regolamento, verrà data la precedenza, rispetto all’ordine di protocollo, alle domande di prestito per le quali l’associato abbia inoltrato specifica richiesta corredata da documenti che comprovino l’urgenza di sostenere spese necessarie ed improcrastinabili, quali ad esempio: gravi malattie, sfratti esecutivi, matrimonio dell’associato oppure dei suoi figli, acquisto prima casa, esecuzione di sentenza passata in giudicato.
L’applicazione dell’art. 10 del Regolamento viene deliberata dal Comitato Esecutivo.
Richiamo a norme generali
Molto spesso pervengono presso gli uffici pratiche incomplete che fanno slittare l’erogazione del prestito. E’ necessario verificare che:
– La richiesta del prestito venga inoltrata compilando in tutte le sue parti il vigente modello 3 edizione 2023;
– L’associato abbia apposto quattro firme dove richiesto, in prima ed in seconda pagina e sia stata compilata e sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al modulo del prestito;
– Siano stati indicati tutti i dati richiesti ed in particolare: l’indirizzo, il codice fiscale, qualifica e data di collocamento in quiescenza, sistema prescelto per ricevere l’importo netto che sarà liquidato.
Gli associati prossimi alla quiescenza tengano presente che l’intero importo di tutte le rate non restituite verrà detratto dal loro fondo di anzianità in sede di liquidazione finale, al netto del rimborso dei contributi suppletivi e del fondo garanzia premorienza, proporzionati al numero delle rate ammortizzate in anticipo.
E’ bene ricordare che l’erogazione di un prestito, oltre a rispondere a quanto fin qui specificato, è subordinata all’assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell’Azienda nei riguardi dell’associato ed, anche, alla somma delle trattenute mensili in busta paga che devono rimanere nei limiti stabiliti dalla legge; pertanto, non potranno essere erogati prestiti per i quali le Aziende non avranno concesso il loro benestare.
Alcuni associati richiedono prestiti per i quali è previsto un fondo garanzia superiore a quanto da loro accantonato. In proposito è necessario considerare che la trattenuta operata in sede di erogazione prestito per portare il fondo personale alla prescritta percentuale di copertura, non è un costo ma costituisce un accantonamento che resta di proprietà dell’associato.
Tuttavia, per evitare eccessive trattenute al momento della erogazione del prestito, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato che l’integrazione del fondo anzianità, operata in questa occasione, può essere concessa su richiesta dell’interessato, ma soltanto per un importo non superiore al 40% della prescritta percentuale di copertura.
Prestiti agli associati fuori ruolo
A seguito delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del Tesoro del 29 marzo 1995 (inserite nello statuto sociale dall’assemblea straordinaria del 20 ottobre 1995) a decorre dal 21 luglio 1995, non è più consentita la permanenza presso l’Associazione di dipendenti non più in servizio presso le Aziende di pubblico trasporto.
Pertanto, fanno parte del gruppo associati fuori ruolo soltanto gli associati già componenti della compagine sociale al 27 aprile 1995 ammessi dal Comitato Esecutivo a proseguire il rapporto associativo con deliberazione assunta prima del 25 luglio 1995.
I predetti associati possono mantenere tale qualifica a tempo indeterminato purché mantengano un deposito minimo di contributi pari ad € 2.700,00 oltre alle maggiorazioni annuali attribuite sul loro fondo anzianità.
Essi possono richiedere un prestito lordo pari al loro accantonamento aumentato di un terzo.
Le rate di ammortamento del prestito devono essere versate, con cadenza mensile, tramite c/c postale n. 80422009 intestato A.N.D.S.A.I., Via Torino, 135 – 00184 Roma.